1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera l), dopo la parola: «civile e» sono inserite le seguenti: «disciplina dei rapporti di lavoro; ordinamento»;
b) alla lettera p), dopo le parole: «Città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali»;
c) dopo la lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«s-bis) tutela e sicurezza del lavoro;
s-ter) ordinamento delle professioni;
s-quater) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale;
s-quinquies) ordinamento della comunicazione;
s-sexies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
2. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tutela e sicurezza del lavoro;» sono soppresse;
b) la parola: «professioni;» è soppressa;
c) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle
d) le parole: «ordinamento della comunicazione;» sono soppresse;
e) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».