Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera l), dopo la parola: «civile e» sono inserite le seguenti: «disciplina dei rapporti di lavoro; ordinamento»;

          b) alla lettera p), dopo le parole: «Città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali»;

          c) dopo la lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

              «s-bis) tutela e sicurezza del lavoro;

              s-ter) ordinamento delle professioni;

              s-quater) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale;

              s-quinquies) ordinamento della comunicazione;

              s-sexies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

      2. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «tutela e sicurezza del lavoro;» sono soppresse;

          b) la parola: «professioni;» è soppressa;

          c) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

          d) le parole: «ordinamento della comunicazione;» sono soppresse;

          e) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».